PARI OPPORTUNITA'

5/9/2006

Progetto volto ad aumentare la rappresentanza delle donne

nel sindacato ed a potenziarne la rappresentatività ai tavoli negoziali.

Pari opportunità

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I principi delle pari opportunità sono contenuti nella Costituzione agli Artt. 3, 20 e 51 Il D. Lgs. 29/93 dispone che almeno 1/3 delle donne sia parte nelle commissioni degli uffici pubblici.

La legge costituzionale che ha modificato l’art. 51 della Costituzione, il 5 maggio 2003, dispone la rappresentazione delle donne nelle cariche politiche.

Gli organi di parità sono lo strumento per un’efficace opera di riequilibrio.

Sono tre gli organi che supportano le pari opportunità:

1) il dipartimento per le pari opportunità che assiste il Ministro per le pari opportunità presso la presidenza del consiglio dei Ministri.

2) La commissione Nazionale per le pari opportunità istituita nel 1984 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri formata da 30 donne in rappresentanza di associazioni e movimenti.

3) Il Comitato Nazionale di parità presso il Ministero del Lavoro e della P.S. che ha il compito di rimuovere le discriminazioni e gli ostacoli alla parità.

I comitati delle Pari Opportunità sono strutturati a piramide per ogni organismo a livello statale, regionale, provinciale e locale e possono rimanere in carica un anno.

Il problema attuale è la sottorappresentanza politica e nei centri decisionali della donna, dato suffragato dalle statistiche.

Da tempo ci si interroga su quali siano gli strumenti più idonei per perseguire e per raggiungere l’obiettivo di un’equilibrata rappresentanza fra i sessi, focalizzando l’attenzione sull’utilità e sulla praticabilità dell’azione di quote garantite anche se sorge a questo punto il problema della legittimità o meno del discriminare per uguagliare.

L’art. 3 della Costituzione, cita i due aspetti dell’uguaglianza formale e sostanziale. Se si fa riferimento alla sola uguaglianza formale, è difficile sostenere la legittimità costituzionale di qualsiasi previsione tendente ad azioni positive, se si fa riferimento invece al principio di uguaglianza sostanziale, invece sarebbe costituzionalmente lecita l’introduzione di azioni positive, limitatamente alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale.

L’inizio degli anni ’90 è stato caratterizzato da una produzione normativa volta ad assicurare quote alla rappresentanza femminile. Questo fino alla sentenza n. 422/95 della Corte Costituzionale che contestava il principio di uguaglianza dichiarando illegittime tutte quelle norme che imponevano nella presentazione delle candidature qualsiasi forma di quote in relazione del sesso dei candidati.

La sentenza è stata considerata come un arretramento rispetto alla meta del riequilibrio della rappresentanza femminile, costituendo però un punto di snodo nel processo di definizione degli strumenti giuridici diretti ad assicurare tale obiettivo.

Si sono presentati due percorsi, non necessariamente alternativi:

1) trovare soluzioni innovative, più vicine ai cosiddetti modelli deboli di azione passiva, basati sull’incentivazione e non su norme vincolanti.

2) Modificare le norme costituzionali per superare l’orientamento della giurisprudenza costituzionale

Indice

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Il dibattito giuridico sulle quote

In Italia, il dibattito in materia di riserva di quote a favore delle donne nella rappresentanza politica, si è sviluppato in ambito dottrinale, a partire dagli anni ’90, alimentato dall’entrata in vigore delle leggi elettorali e poi dalle pronunce della Corte Costituzionale che hanno messo in discussione la legittimità delle azioni positive non sole nella rappresentanza politica, ma anche in altri contesti ed ambiti sociali.

Per essere costituzionalmente ammissibili e porsi effettivamente a servizio del pluralismo, le azioni positive devono fondersi su un manifesto squilibrio sociale ed essere transitorie e temporanee, in quanto volte ad innescare processi di trasformazione sociale: paradossalmente le azioni positive devono mirare al proprio annientamento.

Iniziative alternative alle quote:

- rimborsi delle spese elettorali a quei movimenti o partiti politici che incentivano le donne in politica.

- Creazione di banche dati di talenti femminili dalle quali i partiti potrebbero attingere.

La riforma dell’art. 51 della Costituzione

Dopo i rilievi mossi dalla Corte Costituzionale, all’art. 51 è stato aggiunto un secondo comma: “a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”

Rappresenta un grosso passo avanti nell’affermazione del principio di pari opportunità per la prima volta espresso nella Carta Costituzionale.

La norma, programmatica, consentirà al legislatore di avere una grande scelta relativamente all’adozione di provvedimenti.

Le iniziative a livello comunitario

Nel 1984 è stata creata una commissione parlamentare per i diritti delle donne. Nel 1996 le 15 “ministre” dell’U.E. firmavano la Carta di Roma per la maggior rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali.

Le politiche e gli organismi di parità

Nel 1984, in concomitanza agli altri paesi europei, veniva istituita la Commissione Nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio che si affiancava al già esistente Comitato Nazionale parità presso il Ministero del Lavoro creata nel 1983, quale organismo consultivo a supporto dell’azione del Presidente del Consiglio al fine di raggiungere una parità sostanziale.

È sulla base di questi organismi che vengono create le Commissioni Regionali di Parità, costituite con leggi regionali e le commissioni di parità provinciali e comunali, mentre, relativamente ai rapporti di lavoro, nascevano i comitati di parità sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Nel 1995, sulla scia della Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino, nasceva il Ministero per le pari opportunità a cui ha fatto seguito il Dipartimento per le pari opportunità. Nel corso di questo decennio, le Commissioni hanno svolto un’importante funzione di rappresentanza e promozione delle politiche di genere sul territorio ottenendo importanti risultati quali per es. la legge dell’imprenditoria femminile.

I meccanismi di parità sono:

  • Il Dipartimento pari opportunità

Costituisce la struttura amministrativa e funzionale per la realizzazione delle politiche di parità che il Presidente del Consiglio ha assunto tra le linee guida della sua azione ed assiste il Ministro per le pari opportunità. Sin dalla sua istituzione ha elaborato numerose proposte di leggi governative, sviluppato interventi di coordinamento degli organismi e rappresentato l’Italia presso le organizzazioni internazionali

  • La Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

È stata costituita il 12 giugno 1984 con DPCM ed è composta da 30 donne nominate nell’ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentative. Ha svolto un’importante azione di sensibilizzazione e di promozione per l’adeguamento della legislazione e per l’abolizione della segregazione sia orizzontale che verticale..

  • Il Comitato Nazionale di Parità

Istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriere, ed è composto da donne designate dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro.

  • Il comitato per l’imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero dell’Industria

È stato creato a sostegno della legge 215/92 per promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale fornendo lo sviluppo dell’imprenditoria femminile

  • La consigliera nazionale di parità

E' stata istituita sulla base del D. Lgs. 23/5/2000, n. 196 che segna la nascita di una figura già prevista a livello regionale e locale

  • Le commissioni di parità

Sono costituite a livello regionale e locale ed hanno formulato fin dagli anni ’90 molteplici proposte e progettualità. I comitati per le pari opportunità ai sensi dell’art. 7 del CCNL del comparto ministeri, sono istituiti presso ogni amministrazione con i seguenti criteri:

- raccolta dati che l’amministrazione è tenuta a fornire;

- formulazione di proposte;

- promozione di iniziative;

Pari opportunità e Pubblica Amministrazione

Alla IV conferenza mondiale sulle donne tenutosi a Pechino nel settembre 1995, furono proclamati due principi guida quali l’empowerment per perseguire le condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività promuovendo la presenza delle donne negli organismi di nomina governativa e negli incarichi di responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Il secondo obiettivo è il mainstreaming, cioè l’integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative da realizzare attraverso il coordinamento strutturale e permanente dell’azione dei ministeri, e verificando l’attuazione delle normative in materia di parità.

Il terzo nella diffusione dei dati informazioni disaggregate per sesso.

Il quarto nel recepire, nel processo di riforma dell’istruzione, i saperi innovativi delle donne.

Tali principi sono stati recepiti nel D.P.C.M. 27 marzo 1997 (direttiva Prodi)

Importante è il D. Lgs. 165/2001 dove all’art. 7 – comma 1 – “Gestione delle risorse umane” recita che le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro. L’art. 57 invece riserva alle donne almeno 1/3 dei componenti delle commissioni di concorso.

Legislazione europea di parità uomo-donna

- direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 19/12/1978 per la parità tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale e di tutela della maternità;

- decisione della Commissione Europea del 9/12/1981 con la quale si crea un Comitato Consultivo per l’eguaglianza ponendo le basi per un piano programmatico di azioni positive predisponendo piani quinquennali di azione.

Il trattato di Amsterdam del 1997 che, tra l’altro, si pone l’obiettivo di eliminare l’ineguaglianza. L’impegno della Comunità Europea di sostenere quegli Stati che applicano il principio della parità della retribuzione a parità di lavoro. Il trattato di Amsterdam attua, in linea di massima, le risoluzioni adottate a Pechino nel corso della Terza Conferenza Mondiale dell’O.N.U. sulla donna dalla cui piattaforma sono emersi due principi importanti.

Nel 1989 è stata adottata dal Parlamento Europeo la Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori con la quale viene ribadita la necessità di combattere ogni forma di discriminazione basata sul sesso. Il Trattato di Maastricht prevede all’art. 6 che a parità di lavoro tra lavoratori deve essere assicurata parità di retribuzione.

Altre problematiche legate alle pari opportunità

Oltre a quelle che vedono quale primo attore le donne, il principio di pari opportunità si è esteso nel tempo ad altre forme di discriminazione, sia sessista che di altro genere. Nell'ambito delle discriminazioni sessiste, si segnala la battaglia sociale delle associazioni di genitori separati che vede in questo caso ad essere discriminati i genitori di sesso maschile e che ha portato alla definizione del principio di bigenitorialità prima e all'affido condiviso in seguito. Altre forme di discriminazione che rientrano sotto un principio di pari dignità e opportunità riguarda i disabili e in generale ogni forma di discriminazione basata sull'età, sull'etnia, sulla fede, che nega per principio a una categoria di persone quei diritti che sono garantiti a tutte le altre, soprattutto nel campo del lavoro e della giustizia.

Voci correlate