REGOLAMENTO

ALLO STATUTO CONFEDERALE

 

PRIMA PARTE

 

Art. 1

Sede

 

La CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha sede in Roma presso gli Uffici della Segreteria Confederale.

 

Art. 2

Compiti della CISAL

 

Gli organi deliberanti ed esecutivi per il raggiungimento delle finalità previste all’art. 3 dello Statuto possono delegare specifici compiti nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

 

Art. 3

Contratti ed accordi sindacali

 

I contratti collettivi di lavoro e le convenzioni sindacali, la cui stipula o sottoscrizione è competenza delle singole Organizzazioni Sindacali CISAL, possono essere firmati anche dalla Segreteria Confederale o da soggetto a ciò espressamente delegato.

 

Art. 4

Rapporti associativi – Doveri

 

Ogni iscritto alle Organizzazioni aderenti alla CISAL ha diritto di ricevere la tessera confederale e di essere considerato iscritto CISAL; assume l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento confederale e di ottemperare alle decisioni adottate dagli organi confederali.

Ha altresì il dovere di collaborare e cooperare, con lealtà e correttezza, al raggiungimento degli scopi istituzionali della Confederazione ed alla attuazione delle sue linee di politica sindacale.

 

Art. 5

Procedimento di adesione

 

La Segreteria Confederale sottopone al Consiglio Generale, nella sua prima riunione utile, le delibere di accoglimento e di rigetto delle domande di adesione inoltrate da Organizzazioni Sindacali Nazionali.

La richiesta di aderire alla CISAL deve essere formulata per iscritto e deve essere corredata: da una copia dello Statuto; dalla documentazione comprovante l’organigramma delle cariche sindacali su tutto il territorio nazionale e la legittimità delle cariche rivestite, dai tabulati aziendali o documenti equipollenti, comprovanti il numero degli iscritti; da un atto formale nel quale si dichiari di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento della CISAL.

 

Art. 6

Procedimento di adesione di Sindacati di categorie già rappresentate

 

La Segreteria Confederale, in caso di accoglimento della richiesta di adesione formulata da Organizzazione Nazionale che associa categorie di lavoratori già rappresentate nella CISAL, comunica alla Segreteria della Federazione o Sindacato aderente la richiesta pervenuta e nomina, sentita la stessa, i componenti l’organo di coordinamento di cui all’art. 4, 4° comma dello Statuto.

Le decisioni di accoglimento dell’istanza di adesione e quelle di rigetto, anche se intervenute per l’inutile spirare del termine di tre mesi dalla presentazione, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione.

 

Art. 7

Procedimento di adesione a livello provinciale

 

Le Unioni Provinciali devono trasmettere alla Segreteria Confederale, entro il termine di un mese, le delibere di accoglimento o il rigetto della domanda di adesione inoltrate da Organizzazioni di livello provinciale, non rappresentate in CISAL a livello nazionale, per la decisione definitiva.

Entro lo stesso termine le Organizzazioni di livello provinciale che abbiano visto respinta la richiesta per scadenza del termine trimestrale previsto dallo Statuto possono proporre motivato ricorso alla Segreteria Confederale che decide in via definitiva.

Ove l’Organizzazione di livello provinciale richiedente associ categorie di lavoratori già rappresentate dalla CISAL a livello nazionale, l’Unione Provinciale trasmette l’istanza alla Segreteria Confederale corredata da motivato parere, per i provvedimenti di cui all’articolo precedente.

 

Art. 8

Recesso

 

La volontà di recedere dal vincolo associativo da parte delle singole Organizzazioni Sindacali aderenti deve essere portata a conoscenza della Segreteria Confederale mediante raccomandata r.r. almeno trenta giorni prima del Congresso chiamato a deliberare sul recesso.

La comunicazione deve contenere l’invito alla Segreteria Confederale a partecipare ai lavori congressuali.

La Segreteria Confederale prende atto del recesso dell’Organizzazione Sindacale aderente solo se deliberato dal rispettivo Congresso con la maggioranza dei 4/5 dei presenti e corredato da tutti gli atti congressuali. In difetto di tali condizioni procede al commissariamento dell’Organizzazione.

In caso di comportamenti che pregiudichino gravemente l’immagine ed il buon nome della CISAL o per altri gravi motivi, tra cui la morosità protratta per almeno un anno, il Consiglio Generale, a maggioranza dei presenti, può decidere l’esclusione della Organizzazione Sindacale Nazionale responsabile di tali atti, su richiesta della Segreteria Confederale, che provvederà alla preventiva contestazione degli addebiti, prima della riunione del Consiglio Generale chiamato a decidere sulla esclusione.

Nelle more della decisione del Consiglio Generale, ove ricorrano gravi motivi, la Segreteria Confederale può decidere in via cautelare la sospensione del rapporto associativo.

 

Art. 9

Tesseramento

 

L’emissione e la diffusione di tessere diverse da quella CISAL da parte di Organizzazioni Sindacali aderenti comporta l’immediato commissariamento della Organizzazione emittente.

 

Art. 10

Sospensione cautelare

 

La sospensione cautelare può essere deliberata dalla Segreteria Confederale in ogni caso di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri.

La sospensione cautelare dalla qualità di iscritto e da ogni carica eventualmente ricoperta è inoltre deliberata dalla Segreteria Confederale, nei confronti di ogni iscritto CISAL, nell’ipotesi di documentati comportamenti che siano di grave pregiudizio del buon nome e dell’immagine della CISAL.

Contestualmente all’adozione del provvedimento di sospensione la Segreteria Confederale deferisce l’interessato al Collegio Nazionale dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

Ogni atto successivo compiuto dall’iscritto in nome e per conto della CISAL è nullo.

Nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico di iscritti CISAL la sospensione opera automaticamente dal momento dell’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.

La Segreteria Confederale, avuta notizia di procedimenti giudiziari a carico di iscritti CISAL, se riscontra che nei comportamenti che hanno dato causa al procedimento giudiziario possono ravvisarsi fatti tali da mettere in discussione il buon nome della Confederazione od infrazioni di natura disciplinare, rimette immediatamente gli atti al Collegio dei Probiviri competente per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso il Collegio Nazionale dei Probiviri, può, in corso di giudizio, su istanza di parte, con delibera motivata, revocare la delibera di sospensione cautelare adottata dalla Segreteria Confederale.

 

Art. 11

Congresso – adempimenti preliminari

 

Entro due mesi dalla riunione nella quale il Consiglio Generale ha deliberato la data del Congresso e stabilita la proporzione tra il numero degli iscritti e i delegati, ogni livello di struttura sia orizzontale che verticale (Federazioni, Sindacati, Unioni Provinciali e Regionali), deve fornire alla Segreteria Confederale, a pena di decadenza dal diritto alla partecipazione al Congresso, i tabulati o documenti equipollenti attestanti la consistenza numerica dei suoi iscritti e la loro distribuzione territoriale e/o settoriale, riferiti alla data della suddetta delibera del Consiglio Generale.

Effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, la Segreteria Confederale, entro i 30 giorni successivi, comunica a ciascuna delle strutture orizzontali e verticali il numero dei delegati ammessi.

 

Art. 12

Congresso- adempimenti preliminari

 

Il Consiglio Generale, deliberata la celebrazione del Congresso, approva:

·        il Regolamento congressuale;

·        le norme di procedura per l’elezione alle cariche statutarie.

 

Art. 13

Presidente Onorario

 

Al dirigente della CISAL che nel corso degli anni abbia dimostrato di possedere doti di capacità, di onestà, di probità e dato prova di dedizione alla Confederazione, può essere conferita dal Congresso la Presidenza onoraria della CISAL sino al successivo Congresso.

Il Presidente onorario può:

·        collaborare con il Segretario Generale in merito ai rapporti istituzionali;

·        intervenire ai lavori del Consiglio Generale come membro di diritto.

Altre funzioni possono essere attribuite al Presidente onorario dal Segretario Generale.

 

Art. 14

Consiglio Generale

 

I componenti del Consiglio Generale hanno il dovere di partecipare alle sue riunioni.

L’assenza a tre riunioni consecutive senza giustificata motivazione comporta l’automatica decadenza dalla carica. Si applica il comma 7° dell’art. 13 dello Statuto confederale. I componenti di diritto non possono essere sostituiti.

I Segretari Nazionali delle Organizzazioni aderenti, membri non eletti del Consiglio Generale, qualora cessino di ricoprire per qualsiasi motivo la carica all’interno dell’organizzazione di appartenenza, decadono dall’incarico di Consigliere Generale e conseguentemente dall’incarico di membro della Consulta Confederale.

Essi debbono essere sostituiti dal nuovo Segretario Nazionale dell’Organizzazione.

I Segretari Nazionali delle Organizzazioni CISAL possono delegare altro iscritto a rappresentare in seno al Consiglio Generale l’Organizzazione stessa.

 

Art. 15

Consiglio Generale – revoche

 

Il Consiglio Generale può revocare i componenti degli organi degli Enti confederali e consultivi della CISAL quando risulti comprovato che gli stessi abbiano svolto attività contrarie agli interessi, anche economici, della CISAL o tenuto comportamenti tali da pregiudicarne l’immagine ed il decoro.

Il provvedimento di revoca viene adottato su proposta della Segreteria Confederale, la quale dovrà motivare la richiesta, documentare i fatti, dare conto della contestazione elevata all’interessato e delle sue eventuali controdeduzioni.

 

Art. 16

Il Segretario Generale

 

Il Segretario Generale:

·        dirige e coordina l’attività della Confederazione, assumendo ogni iniziativa necessaria ad assicurarne il funzionamento, secondo le norme statutarie ed i deliberati degli organi;

·        convoca e presiede la Segreteria Confederale, predisponendo l’ordine del giorno dei lavori;

·        predispone la relazione al Congresso Nazionale;

·        intrattiene rapporti con gli organismi politici e istituzionali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, con le Organizzazioni Sindacali, con quelle del Lavoro, della Cultura, dell’Informazione, dello Sport, dello Spettacolo, delle Arti e delle Scienze;

·        cura le relazioni con tutti gli organismi internazionali.

 

Art. 17

Consulta Confederale – Consulte Operative

 

La Consulta Confederale è convocata dalla Segreteria Confederale con preavviso di almeno cinque giorni, fatte salve le questioni d’urgenza, anche a mezzo fax. Qualora la Segreteria Confederale ne ravvisi l’opportunità, a seguito dell’insorgenza di specifiche problematiche, può procedere alla convocazione delle articolazioni orizzontali e verticali della Confederazione, o parti delle stesse in relazione alle problematiche per cui viene disposta la consultazione.

 

Art. 18

Segreteria Confederale

 

Oltre alle funzioni previste dall’art. 16 dello Statuto, la Segreteria Confederale:

a)      adotta il provvedimento di sospensione cautelare di cui al precedente art. 10;

b)      cura i rapporti con le strutture orizzontali e verticali della Confederazione alle quali da indicazioni sulle linee cui attenersi, verificando la congruenza dell’azione sindacale ai principi statutari ed alle deliberazioni degli Organi centrali.

c)       interviene ai Congressi delle Organizzazioni Nazionali CISAL e delle Unioni Regionali e Provinciali;

d)      impartisce ai dirigenti ed alle strutture della Confederazione disposizioni di carattere organizzativo;

e)       propone al Consiglio Generale i nominativi dei componenti degli organi statutari da eleggere negli Enti confederali in seno alla CESI o ad altri organismi internazionali;

f)       decide le manifestazioni di sciopero e le agitazioni a livello nazionale e interregionale per quanto di sua competenza sentita ove possibile la Consulta Confederale;

g)      nomina i componenti l’ufficio legale della Confederazione.

h)     può sottoscrivere i contratti e le convenzioni sindacali di cui all’art. 3;

i)        può designare per ciascun Ente o Società collaterale alla CISAL un proprio componente attribuendo allo stesso i seguenti compiti: mantenere i rapporti con l’Ente o la Società assegnata presenziando alle riunioni degli Organi collegiali e riferendone alla Segreteria Confederale.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, il Segretario Generale Vicario ne assume le funzioni. Se l’assenza o l’impedimento sono definitivi provvede a convocare d’urgenza il Consiglio Generale per gli adempimenti di cui all’art. 15 u.c. Statuto.

 

Art. 19

Segreteria Confederale – incompatibilità

 

Coloro che versino in una o più delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 16 dello Statuto dovranno optare per una sola carica, comunicando quella prescelta contestualmente alle dimissioni dalle altre, a mezzo lettera da far pervenire alla Segreteria Confederale entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell’incompatibilità. In difetto, la Segreteria Confederale, nella prima riunione, prenderà atto dell’avvenuta decadenza da componenti la Segreteria stessa.

Il Consiglio Generale individua le cariche derivate per le quali sussistono motivi di incompatibilità e, valutate le circostanze, gli interessi ed il prestigio della Confederazione nonché l’importanza dell’incarico da ricoprire, può concedere specifiche deroghe temporanee stabilendone la durata. Si applica il 10° comma dell’art. 16 dello Statuto.

 

Art. 20

Segreteria Confederale – Decadenza

 

Qualora nel corso del mandato ricevuto venga meno la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio Generale, gli altri membri la Segreteria Confederale decadono automaticamente dalla carica rivestita. In tal caso, il Segretario Generale assumerà i compiti di ordinaria amministrazione provvedendo a riunire entro 30 giorni il Consiglio Generale per la nomina dei componenti la Segreteria Confederale. Nel caso in cui anche il Segretario Generale sia impedito o abbia rimesso il proprio mandato, gli adempimenti di cui al comma precedente saranno espletati dal Presidente della Confederazione e, nel caso anche lui fosse dimissionario, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 21

Dipartimenti

 

I Dipartimenti sono uffici confederali di coordinamento operanti nei settori previsti dall’art. 24 dello Statuto. Sono composti dai membri nominati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale e coordinati da un Segretario Confederale. Nel Dipartimento possono essere nominati esperti e consulenti esterni.

 

Art. 22

Commissariamento

 

La Segreteria Confederale, con decisione motivata, adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, decide la gestione commissariale delle Organizzazioni aderenti nei casi previsti dagli artt. 16 e 25 dello Statuto confederale e nelle ipotesi di cui agli artt 8, 9 e 28 del presente Regolamento.

La Segreteria Confederale, nella delibera di commissariamento, deve nominare il commissario, individuandone i compiti e gli obiettivi. In ogni caso il commissario deve provvedere alla gestione dell’organizzazione sino alla convocazione del Congresso da effettuarsi nei termini più brevi. Il commissario assume tutte le funzioni degli Organi della organizzazione commissariata salvo diversa previsione della delibera stessa.

 

Art. 23

Revisori dei Conti

 

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti partecipa al Consiglio Generale.

I rendiconti degli Enti, nonché quelli delle Unioni Regionali e Provinciali della CISAL, debbono essere rimessi alla Segreteria Confederale per quanto previsto dal 3° comma, art. 18 dello Statuto CISAL entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

La documentazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura dovrà essere corredata di specifica relazione del competente Collegio dei Revisori dei Conti.

Sarà cura della Segreteria Confederale trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale stesso, entro dieci giorni dalla ricezione, tutta la documentazione in regola.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è inoltre competente ad esaminare i rendiconti delle Organizzazioni CISAL in caso di commissariamento, accertarne la legittimità e presentare al Commissario incaricato formale relazione.

Inoltre, al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è attribuito il compito di surrogarsi nelle funzioni dei Collegi dei Revisori dei Conti delle Unioni Regionali e Provinciali in tutte le ipotesi di impossibilità del loro funzionamento, segnalate dai Segretari Responsabili delle Unioni stesse.

Il Presidente del Collegio, in caso di decadenza del Segretario Generale, della Segreteria Confederale e del Presidente della CISAL provvede alla gestione ordinaria della Confederazione ed a riunire, entro 30 giorni dalla data di decadenza dell’organo, il Consiglio Generale per gli adempimenti di propria competenza.

 

Art. 24

Collegio Nazionale dei Probiviri

 

Il Collegio, ricevuti gli atti, dispone l’immediata apertura del procedimento disciplinare relativo al deferito.

Quindi, se le contestazioni elevate risultano manifestamente infondate, dispone l’archiviazione del procedimento. Altrimenti, predispone l’atto di addebito che deve contenere:

a)      l’analitica esposizione dei fatti, con l’indicazione sommaria delle norme che si ritengono violate;

b)      l’invito al deferito ed alla parte deferente a comparire a data fissa avanti al Collegio, per essere ascoltati in merito alle contestazioni, produrre memorie, richiedere prove, presentare documenti e svolgere ogni ulteriore attività difensiva.

Tra l’invio dell’atto di addebito e la riunione di comparizione delle parti deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

Nella riunione le parti sono tenute a comparire di persona e possono farsi assistere da difensori di loro fiducia.

Ascoltati il deferente ed il deferito, il Collegio ammette le prove documentali e testimoniali ritenute rilevanti e pertinenti, fissa altra riunione per il loro espletamento e la discussione orale del caso.

Esaurita l’istruttoria decide a maggioranza.

Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo, viene subito trasmesso all’interessato, alla Segreteria Confederale, alla Segreteria Nazionale dell’Organizzazione alla quale l’iscritto è associato, per gli adempimenti conseguenti.

La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria Confederale entro 30 giorni successivi ed è data facoltà alle parti del procedimento di richiederne copia.

Il Collegio dei Probiviri può, su istanza di parte con delibera motivata, revocare la delibera di sospensione cautelare adottata dalla Segreteria Confederale.

 

Art. 25

Collegio Nazionale dei Probiviri

Procedimento di appello

 

L’appello avverso le decisioni dei Collegi Nazionali dei Probiviri delle Organizzazioni Sindacali aderenti e dei Collegi dei Probiviri delle Unioni Provinciali si propone con ricorso che deve essere depositato al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del deposito della decisione impugnata. Insieme al ricorso devono essere depositate, a pena d’improcedibilità, copia della decisione impugnata e copia di tutti gli atti relativi al procedimento di primo grado. L’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione analitica dei fatti relativi alla controversia; i motivi posti a fondamento del gravame; le conclusioni.

Non sono ammesse nuove domande, eccezioni e nuove deduzioni istruttorie.

Il Collegio, ricevuto l’atto, con provvedimento adottato in calce al ricorso, dispone la convocazione delle parti; fissa all’appellato il termine per il deposito di memorie e invita l’appellante a notificare alla parte appellata il ricorso con pedissequo provvedimento.

Tra il deposito dell’appello e la riunione di convocazione delle parti deve decorrere un termine non inferiore a 30 giorni.

Nella riunione così convocata, il Collegio, ascoltate le parti ed i loro eventuali difensori, decide dando lettura del dispositivo.

La motivazione è depositata negli Uffici della Segretaria Confederale entro il termine di 30 giorni successivi ed è data facoltà alle parti di richiederne copia.

 

Art. 26

Collegio Arbitrale

 

L’Organizzazione CISAL che intenda instaurare la procedura di cui all’art. 22, 1° comma dello Statuto, deve darne comunicazione tramite raccomandata r.r. da inviarsi alla parte convenuta ed alla Segreteria Confederale. Tale comunicazione deve contenere i motivi della richiesta e la nomina dell’arbitro. La parte convenuta, nei 20 giorni successivi, deve comunicare con lo stesso mezzo alla Segreteria Confederale ed all’organizzazione richiedente il nominativo dell’arbitro designato.

La Segreteria Confederale, nei 20 giorni successivi, comunica ad entrambe le Organizzazioni l’arbitro dalla stessa designato e la data della prima convocazione.

L’Organizzazione CISAL che intenda instaurare la procedura di cui all’art. 22, 2° comma dello Statuto, deve darne comunicazione alla Segreteria Confederale tramite raccomandata r.r. Tale comunicazione deve contenere i motivi della richiesta e la nomina dell’arbitro. La Segreteria Confederale, nei 20 giorni successivi, comunica all’organizzazione richiedente il nominativo dell’arbitro designato e la data della riunione in cui gli arbitri stessi dovranno provvedere alla designazione del terzo arbitro

In caso di disaccordo o di mancata nomina la parte richiedente può richiedere che tale nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.

 

Art. 27

Procedimento

 

Il Collegio Arbitrale siede in Roma.

I membri del Collegio Arbitrale nella prima riunione accettano l’incarico e provvedono a regolare il procedimento nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti un termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche e conclusioni.

Il lodo deve essere depositato entro 90 giorni dall’accettazione degli arbitri.

Il termine potrà dagli stessi essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30 giorni per motivi che devono essere comunicati alle parti.

 

Art.28

Quote associative

 

Il Segretario amministrativo confederale, decorso il termine del 31 maggio senza che l’organizzazione aderente abbia provveduto all’integrale versamento delle quote associative, ovvero a depositare apposito “RID” bancario contenente ordine irrevocabile di pagamenti mensili o bimestrali di dette quote, assegna alla stessa con raccomandata r.r., giorni 15 di tempo per provvedere, con l’avvertenza che, in difetto, trasmetterà gli atti alla Segreteria Confederale per i provvedimenti di competenza.

Il mancato versamento delle quote associative può determinare il commissariamento dell’Organizzazione o la sua esclusione ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento.

La procedura di cui al primo comma si attiva anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi derivanti dai RID per due bimestri consecutivi.

Eventuali contestazioni sull’ammontare del contributo annuo sono decise dal Consiglio Generale e non sospendono l’obbligo di versamento del contributo stesso.

 

Art. 29

Centro Studi Cisal

 

Il Centro Studi CISAL è l’ufficio di consulenza della Confederazione.

La Segreteria Confederale nomina il Presidente del Centro, il Coordinatore ed i Responsabili delle aree scegliendoli fra professionisti di consolidata esperienza ed esperti nel campo del lavoro e dell’economia.

Il Presidente sovraintende all’attività del Centro, riferendone periodicamente al Segretario Confederale competente per delega, che vigila sul suo andamento.

Il Coordinatore espleta funzioni di iniziativa e di coordinamento delle attività delle singole aree.

I Responsabili delle aree sorvegliano e dirigono l’attività dell’area a cui sono preposti.

Sono aree di attività del Centro:

q       l’area della formazione ed aggiornamento quadri;

q       l’area dell’informazione, comprendente anche attività esterne come Convegni, tavole rotonde, seminari, etc.;

q       l’area dello studio, ricerca e documentazione.

La Segreteria Confederale, sentito il Presidente, può individuare ulteriori aree di attività.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Presidente ed il Coordinatore, di concerto con il Segretario Confederale delegato, predispongono il programma per l’anno successivo inviandolo per l’approvazione alla Segreteria Confederale.

La Segreteria Confederale determina, in base alle richieste presentate dal Centro, un contributo annuo per la gestione degli uffici ed i finanziamenti necessari all’esecuzione dei programmi e di specifici progetti e nomina i componenti collaboratori da assegnare alle singole aree.

Gli impegni di spesa debbono essere a firma congiunta del Segretario Confederale delegato e del Presidente o del Coordinatore.

Il Presidente ha l’obbligo di rendicontare le spese effettuate.

 

SECONDA PARTE

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

 

UNIONI PROVINCIALI

 

Art. 30

Unione Provinciale

 

L’Unione Provinciale è costituita dalle strutture provinciali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti e da eventuali Organizzazioni a carattere provinciale di lavoratori appartenenti a categorie non ancora organizzate all’interno della CISAL in Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti.

L’Unione Provinciale ha sede, di norma, nel capoluogo di provincia.

Le strutture provinciali delle Organizzazioni indicate al primo comma hanno i seguenti obblighi inderogabili la cui violazione costituisce motivo di provvedimenti sanzionatori:

a)      collaborare strettamente con tutte le altre strutture provinciali dell’Unione Provinciale;

b)      partecipare alle spese nei modi e nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo dell’Unione Provinciale;

c)       mobilitarsi prontamente per tutte le azioni sindacali decise dal Comitato Direttivo o dalla Segreteria dell’Unione Provinciale;

d)      tenere alto il prestigio ed il buon nome della CISAL.

 

Art. 31

Organi dell’Unione Provinciale

 

Sono Organi delle Unioni Provinciali:

1)      il Congresso;

2)      il Comitato Direttivo Provinciale;

3)      la Segreteria;

4)      il Segretario Provinciale Responsabile;

5)      il Collegio dei Revisori dei Conti;

6)      il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 32

Il Congresso Provinciale

 

Il Congresso Provinciale è il massimo organo deliberante nell’ambito della provincia. Il Congresso Provinciale è sovrano nelle sue competenze ma non può deliberare in difformità o in contrasto con i contenuti dello Statuto Confederale né con le direttive di politica sindacale della CISAL così come deliberate dal Congresso Nazionale, Consiglio Generale e/o dalla Segreteria Confederale.

Le decisioni del Congresso Provinciale, assunte ai sensi del comma precedente, sono vincolanti per tutti gli iscritti e gli organismi sindacali della provincia appartenenti alle diverse categorie ed organizzazioni.

 

Art. 33

Celebrazione Congresso Provinciale

 

Il Congresso si celebra:

q       in via ordinaria:

obbligatoriamente entro 4 mesi dalla data di convocazione del Congresso Nazionale ordinario da parte del Consiglio Generale della CISAL; in questo caso la sua convocazione deve avvenire, da parte del Comitato Direttivo Provinciale, almeno 2 mesi prima della data della celebrazione;

q       in via straordinaria:

a)      quando lo richiedano almeno 4/5 dei componenti del Comitato Direttivo Provinciale, su delibera dello stesso;

b)      nei casi di commissariamento previsti all’art. 16, dello Statuto Confederale;

c)       nei casi di reggenza Provinciale, previsti all’art. 16, punto 5) dello Statuto Confederale, su delibera del Reggente Provinciale;

d)      nei casi previsti dal comma successivo del presente articolo.

Il Congresso Provinciale successivo a quello straordinario dovrà comunque essere celebrato in ottemperanza da quanto previsto al 1° comma del presente articolo.

In caso di convocazione di Congresso Nazionale Straordinario della CISAL, il Congresso Provinciale dell’Unione non deve necessariamente essere celebrato a meno che l’ultima sua celebrazione sia avvenuta prima della celebrazione dell’ultimo Congresso Nazionale Ordinario della CISAL. In questo caso la celebrazione del Congresso Provinciale è obbligatoria e deve aver luogo almeno un mese prima della celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario. La sua convocazione deve avvenire almeno due mesi prima della predetta data, da parte del Comitato Direttivo Provinciale.

Nei casi previsti ai punti a) e b), il Congresso Provinciale Straordinario deve essere convocato almeno un mese prima della sua celebrazione.

 

Art. 34

 

Al momento della convocazione deve essere definito, da parte del Comitato Direttivo Provinciale che convoca, il coefficiente numerico in base al quale devono essere eletti i delegati da parte delle strutture provinciali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti e delle Organizzazioni a carattere provinciale di cui all’art. 30, 1° comma, del presente Regolamento.

 

Art. 35

 

Sono delegati al Congresso Provinciale gli eletti in base al coefficiente numerico definito nei tempi e nei modi di cui all’art. 34 del presente Regolamento.

Sono membri di diritto al Congresso Provinciale:

a)      i componenti del Comitato Direttivo Provinciale;

b)      il Reggente Provinciale o il Commissario dell’Unione nominato dalla Segreteria Confederale, come da art. 16 dello Statuto Confederale;

c)       i componenti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

d)      i componenti del Collegio Provinciale dei Probiviri;

e)       i Segretari Responsabili delle strutture provinciali delle Organizzazioni di cui all’art. 30, 1° comma, del presente Regolamento.

I suddetti membri hanno diritto di parola e godono di elettorato passivo ad eccezione di quelli di cui al punto b).

 

Art. 36

Validità del Congresso Provinciale

 

Il Congresso Provinciale è riunito validamente quando siano presenti tanti delegati eletti che rappresentino la metà più uno degli iscritti della provincia.

Il Congresso Provinciale delibera a maggioranza dei delegati presenti.

 

Art. 37

Congresso Provinciale - Compiti

 

Il Congresso Provinciale elegge:

q       il Comitato Direttivo Provinciale ;

q       Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

q       il Collegio Provinciale dei Probiviri;

q       i delegati al Congresso Nazionale della Confederazione;

q       i delegati al Congresso Regionale.

 

Art. 38

Comitato Direttivo Provinciale

 

Il Comitato Direttivo è composto dai membri eletti dal Congresso Provinciale nel numero previsto dal Congresso.

I componenti restano in carica fino al successivo Congresso Provinciale – salvo dimissioni o commissariamento dell’Unione Provinciale – e sono rieleggibili.

Sono inoltre componenti di diritto, aventi titolo all’elettorato passivo, i Segretari Responsabili delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente art. 35, e).

In caso di dimissioni di uno dei membri si applicano le norme previste dallo Statuto per analoghe situazioni.

 

Art. 39

Riunioni del Comitato Direttivo Provinciale

 

Il Comitato Direttivo si riunisce:

a)      subito dopo essere stato eletto dal Congresso Provinciale su convocazione del componente più anziano di età che lo presiede;

b)      su convocazione della Segreteria Provinciale da effettuarsi almeno cinque giorni prima della riunione:

c)       su richiesta motivata di due terzi dei suoi componenti.

Salvo quanto previsto sub a) il Comitato Direttivo Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale.

 

Art. 40

Decisioni

 

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quanto sia presente la metà più uno dei componenti.

Il Comitato Direttivo decide a maggioranza assoluta dei presenti e le sue decisioni sono valide per tutti gli iscritti e le loro strutture territoriali nell’ambito della Provincia.

Contro decisioni del Comitato Direttivo particolarmente gravi che ledano diritti irrinunciabili del singolo o violino il vincolo associativo confederale, chiunque abbia interesse può inviare una relazione scritta alla Segreteria Confederale per le decisioni del caso.

 

Art. 41

Compiti del Comitato Direttivo Provinciale.

 

Sono compiti del Comitato Direttivo:

a)      convocare il Congresso Provinciale in tutti i casi previsti all’art. 33 del presente Regolamento;

b)      assicurare unicità di indirizzo sindacale per l’attuazione in provincia delle deliberazioni degli Organi Centrali della CISAL e garantire la tutela degli interessi generali nell’ambito della provincia;

c)       eleggere, con separate votazioni, il Segretario Responsabile e gli altri componenti della Segreteria; provvedendo alla revoca dei mandati conferiti in caso di accertate gravi inadempienze;

d)      approvare il rendiconto finanziario per cassa e il preventivo finanziario per cassa annualmente predisposti dalla Segreteria Provinciale;

e)       deliberare su tutte le questioni organizzative ed economico-finanziarie nell’ambito della provincia;

f)       designare rappresentanti provinciali della CISAL negli organismi provinciali di enti economici, previdenziali e assistenziali, dove sia prevista una rappresentanza sindacale;

g)      deliberare stati di agitazioni e azioni di sciopero nell’ambito della provincia purché preventivamente approvati dalla Segreteria Confederale;

h)     eleggere nuovi componenti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti solo nel caso previsto all’art. 45, ultimo comma del presente Regolamento.

 

Art. 42

Il Segretario Provinciale Responsabile

 

Il Segretario Provinciale Responsabile dirige e coordina l’attività della Segreteria Provinciale assumendo ogni iniziativa necessaria ad assicurare il funzionamento secondo le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli organi. Convoca e presiede la Segreteria Provinciale, predisponendo l’ordine del giorno dei lavori. E’ responsabile dell’operato dell’Unione Provinciale verso terzi.

 

 

 

 

Art. 43

La Segreteria Provinciale

 

La Segreteria Provinciale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato direttivo. La distribuzione degli incarichi è stabilita dalla Segreteria stessa secondo le esigenze funzionali su proposta del Segretario Provinciale Responsabile.

La Segreteria si riunisce ogni qualvolta la convochi il Segretario Responsabile o lo richiedano motivatamente i due terzi dei componenti la Segreteria.

 

Art. 44

Compiti della Segreteria Provinciale

 

Sono compiti della Segreteria:

a)       promuovere e favorire il lavoro comune fra le strutture provinciali delle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 30, 1° comma del presente Regolamento sviluppando la massima possibile sinergia anche attraverso la migliore razionalizzazione delle attrezzature e delle risorse;

b)      curare il proselitismo, nell’ambito provinciale, fra tutte le categorie dei lavoratori, anche attraverso assemblee, volantinaggio od altre iniziative di tipo organizzativo;

c)       rappresentare gli iscritti della CISAL nei confronti della struttura territoriale provinciale di Enti economici, previdenziali e assistenziali;

d)      partecipare, insieme alle strutture provinciali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti, a tutte le contrattazioni, le vertenze e gli accordi, su base provinciale, firmando insieme i documenti finali e rimettendone copia alla Segreteria Confederale;

e)       stipulare accordi e convenzioni per attività relative all’offerta di servizi da fornire, nell’ambito della provincia, agli iscritti; tali attività devono essere sottoposte all’approvazione della Segreteria Confederale;

f)        gestire i mezzi economici messi a disposizione dalla Segreteria Confederale o altrimenti pervenuti, nell’interesse dell’Unione e degli iscritti nell’ambito provinciale;

g)       predisporre annualmente il rendiconto finanziario per cassa ed il preventivo finanziario per cassa dell’Unione, da sottoporre, entro tre mesi dalla fine dell’esercizio contabile - amministrativo, all’approvazione del Comitato Direttivo Provinciale; il rendiconto dovrà essere corredato dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti; l’esercizio contabile - amministrativo coincide con l'anno solare;

h)      deferire, nella sua qualità di titolare dell’azione disciplinare, al Collegio Provinciale dei Probiviri o al Collegio Nazionale dei Probiviri gli iscritti che hanno violato norme dello Statuto o Regolamento Confederale e abbiano tenuto comportamenti lesivi o tali da pregiudicare il buon nome e il prestigio della Confederazione.

 

Art. 45

Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, che eleggono tra di loro il Presidente, e da due membri supplenti.

Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite del rendiconto finanziario per cassa predisposto dalla Segreteria Provinciale e ne riferisce, con apposita relazione, al Comitato Direttivo Provinciale dell’Unione.

Nel periodo tra un Congresso Provinciale e l’altro, qualora il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, non possa validamente costituirsi per dimissioni, decadenza o per qualunque altro motivo e/o sia comunque nell’impossibilità di svolgere il proprio compito, il Comitato Direttivo Provinciale, nella sua prima riunione, elegge nuovi componenti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

 

Art. 46

Il Collegio Provinciale dei Probiviri

 

E’ composto da cinque membri di cui 3 effettivi, tra i quali viene eletto il Presidente, e da due supplenti.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal componente effettivo più anziano d’età.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri decide sulle questioni disciplinari deferite al suo giudizio.

Le condizioni per ricoprire la carica di Proboviro provinciale sono le stesse stabilite dall’art. 19, 3° comma, dello Statuto Confederale.

 

Art. 47

 

Per quanto attiene le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri le modalità della loro emanazione, i termini entro i quali i procedimenti devono essere aperti e conclusi, la loro priorità, le decadenze e le sanzioni irrogabili, si applicano – in quanto compatibili – le norme previste per il Collegio Nazionale dei Probiviri negli artt. 19 e seguenti dello Statuto Confederale.

I richiami in detti articoli alla Segreteria Confederale e al Consiglio Generale vanno riferiti rispettivamente alla Segreteria Provinciale e al Comitato Direttivo

 

Art. 48

Ricorsi

 

Contro la decisione del Collegio Provinciale dei Probiviri è ammesso ricorso, da ciascuna delle parti in causa, entro 60 giorni dalla data di deposito, al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in seconda e definitiva istanza.

 

Art. 49

 

Le Segreterie delle Unioni Provinciali, ove lo ritengano opportuno, hanno facoltà di costituire Rappresentanze territoriali CISAL.

Tali Rappresentanze possono essere parimenti revocate qualora si riscontrino motivi di contrasto con le deleghe affidate o con le direttive Statutarie.

 


 

LE UNIONI REGIONALI

 

Art. 50

Unione Regionale

 

E’ l’organo di rappresentanza della CISAL nell’ambito della Regione.

L’Unione Regionale costituisce il primo riferimento territoriale della Segreteria Confederale alla quale risponde strettamente del suo operato.

L’Unione Regionale ha sede, di norma, nella sede dell’Unione Provinciale del capoluogo di provincia della Regione.

 

Art. 51

Struttura

 

Sono Organi dell’Unione Regionale:

a)      il Congresso;

b)      il Comitato Direttivo Regionale;

c)       la Segreteria;

d)      Il Segretario Regionale Responsabile;

e)       il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 52

Il Congresso Regionale

 

Il Congresso si riunisce nel tempo immediatamente precedente il Congresso Nazionale della Confederazione e ogni volta che lo convochi il Comitato Direttivo.

Partecipano al Congresso Regionale:

a)      i delegati eletti dalle Federazioni Regionali di categoria e dalle Unioni Provinciali secondo il coefficiente numerico stabilito, al momento della convocazione, dal Comitato Direttivo Regionale;

b)      i delegati di diritto, con solo elettorato passivo, e cioè i componenti del Comitato Direttivo Regionale e i Segretari Responsabili delle Unioni Provinciali, ove non eletti;

c)       il Reggente Regionale o il Commissario dell’Unione Regionale nominato dalla Segreteria Confederale.

I membri di diritto hanno diritto di parola e godono di elettorato passivo ad eccezione dell’eventuale Reggente o Commissario.

 

 

Art. 53

Il Comitato Direttivo Regionale

 

Il Comitato Direttivo Regionale è composto dai membri eletti dal Congresso Regionale nel numero previsto dal Congresso. I Segretari Responsabili delle Unioni Provinciali partecipano come membri di diritto al Comitato Direttivo Regionale.

Sono compiti del Comitato Direttivo Regionale:

a)      convocare il Congresso Regionale;

b)      assicurare unicità di indirizzo sindacale per l’attuazione nella regione delle deliberazioni degli Organi Centrali della Confederazione e garantire la tutela degli interessi generali nell’ambito della regione;

c)       approvare il rendiconto finanziario per cassa e il preventivo finanziario per cassa predisposti annualmente dalla Segreteria Regionale. In caso di possibili finanziamenti, anche in materia di ricerca, studio, documentazione e formazione, previsti da norme di legge, il Comitato Direttivo Regionale deve emanare un apposito Regolamento amministrativo, non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari, che per la sua validità deve essere previamente approvato dalla Segreteria Confederale.

d)      designare rappresentanti regionali della CISAL negli organismi regionali di enti economici previdenziali e assistenziali dove sia prevista una rappresentanza sindacale;

e)       deliberare stati di agitazione e scioperi nell’ambito della regione purché preventivamente approvati dalla Segreteria Confederale;

f)       eleggere, con separate votazioni, il Segretario Responsabile e gli altri componenti della Segreteria, provvedendo alla revoca dei relativi mandati in caso di accertate gravi inadempienze;

g)      eleggere il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti solo nel caso previsto dall’art. 56 del presente Regolamento.

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della Segreteria Regionale e ogni qualvolta la stessa lo ritenga necessario.

La convocazione, in casi d’urgenza, può avvenire anche per telefono o per fax almeno 24 ore prima della riunione.

In caso di dimissioni di uno o più membri si applicano le norme previste dallo statuto per analoghe situazioni.

 

Art. 54

Il Segretario Regionale Responsabile

 

Il Segretario Regionale Responsabile dirige e coordina l’attività della Segreteria Regionale assumendo ogni iniziativa necessaria ad assicurare il funzionamento secondo le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli organi. Convoca e presiede la Segreteria Regionale, predisponendo l’ordine del giorno dei lavori. Cura il coordinamento tra le Unioni Provinciali presenti nella Regione. E’ responsabile dell’operato dell’Unione Regionale verso terzi.

 

Art. 55

La Segreteria Regionale

 

La Segreteria è composta da un numero di membri stabilito dal Comitato Direttivo Regionale. La distribuzione degli incarichi è definita all’interno della stessa Segreteria secondo le esigenze funzionali su proposta del Segretario Regionale Responsabile.

Sono compiti della Segreteria:

a)      coordinare e sovrintendere al lavoro di tutte le Unioni Provinciali della Regione  promuovendone l’espansione e la migliore radicalizzazione nel territorio;

b)      organizzare manifestazioni, convegni ed altre occasioni di incontri sociali sotto la supervisione del Segretario Confederale delegato all’organizzazione previa comunicazione alla Segreteria Confederale CISAL;

c)       rappresentare la CISAL a livello regionale anche nei contatti con gli interlocutori istituzionali, politici, imprenditoriali e con i mezzi di informazione;

d)      deferire nella qualità di titolare dell’azione disciplinare al Collegio Nazionale dei Probiviri gli iscritti che rivestano cariche superiori a quelle di Segretario Responsabile di Unione Provinciale, che hanno violato norme dello Statuto o del Regolamento Confederale ed abbiano tenuto comportamenti lesivi o tali da pregiudicare il buon nome ed il prestigio della Confederazione.

La Segreteria Regionale si riunisce ogni qualvolta la convochi il Segretario Responsabile o lo richiedano motivatamente almeno i 2/3 dei suoi componenti.

 

Art. 56

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, che eleggono tra di loro il Presidente, e da due membri supplenti.

Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite del Rendiconto finanziario per cassa predisposto dalla Segreteria Regionale e ne riferisce, con apposita relazione, al Comitato Direttivo.

Nel periodo tra un Congresso Regionale e l’altro, qualora il Collegio dei Revisori dei Conti non possa validamente costituirsi per dimissioni, decadenza o per qualunque altro motivo e/o sia comunque nell’impossibilità di svolgere il proprio compito, il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 57

Amministrazione finanziaria

 

Tutte le operazioni di entrata e di uscita delle Unioni Regionali e Provinciali debbono essere espletate tramite conto corrente bancario o postale, a firma congiunta di almeno due dei tre componenti la Segreteria che hanno proceduto all’apertura del conto, fermo restando l’obbligo di documentazione contabile e di adeguate annotazioni su apposito registro numerato.

Approvato dal Consiglio Generale del 29-30 giugno 2000.