CAUSA DI SERVIZIO

Riconoscimento Invalidità per causa servizio

È il riconoscimento di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato nell'ambito di amministrazioni pubbliche.

Come:

La domanda deve contenere:

- la natura dell'infermità o lesione

- i fatti di servizio che vi hanno concorso con illustrazione delle motivazioni per le quali si ritiene che le patologie siano state determinate dal servizio

Dove:

I dipendenti pubblici possono fare domanda presso la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Condizioni:

Hanno diritto a tale riconoscimento:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con qualifica dirigenziale, impiegatizia e operaia

- magistrati ordinari e amministrativi e della giustizia ordinaria

- avvocati e procuratori dello Stato

- militari delle forze armate e dei corpi ad ordinamento militare

- forze di polizia, compresa quella penitenziaria e del corpo forestale dello Stato

- vigili del fuoco

 

Accertamenti sanitari

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Spandenti dell'Amministrazione pubblica
Circolare n. 37 dell'11 giugno 2004

Oggetto: decreto 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

Con questa circolare l'INPDAP fornisce chiarimenti in merito alle competenze spettanti agli organismi di accertamento sanitario a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004.

Quest'ultimo provvedimento ha disposto che gli accertamenti sanitari, per quanto riguarda il personale della scuola, debbano essere effettuati dalla Commissione medica provinciale di verifica. Non più le ASL o gli Ospedali militari, quindi, ma le nuove commissioni situate in ciascuna provincia, i cui indirizzi sono allegati alla circolare INPDAP. Soltanto nel caso in cui, per comprovati eventi eccezionali la commissione non fosse in grado di effettuare l'accertamento, sarà possibile trasmettere le richieste ad altro organismo medico legale.

In particolare viene precisato, per quanto riguarda i riflessi pensionistici, che dal 23 febbraio 2004 le domande di pensione privilegiata devono essere trasmesse dalle competenti sedi territoriali dell'INPDAP alle Commissioni di verifica.

La circolare dell'INPDAP contiene (in allegato) anche una circolare del Ministero dell'Economia, nella quale si precisa che le nuove competenze degli organi di accertamento (e quindi, per il personale della scuola, delle commissioni di verifica) riguardano anche gli accertamenti sanitari in materia di idoneità al servizio.

È previsto, infine, il ricorso entro dieci giorni a una commissione medica di seconda istanza avverso i giudizi delle commissioni di verifica, limitatamente ai giudizi riguardanti l'idoneità al servizio.

 

Accertamenti sanitari per infermità da causa di servizio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2004

Oggetto: Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

Con questo decreto il Ministero dell'Economia ha dettato i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande rivolte agli organismi di accertamento sanitario per il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo.
Per il personale della scuola gli accertamenti sanitari devono essere effettuati dalle cosiddette Commissioni mediche provinciali di verifica e non più dalle ASL o dagli ospedali militari. Soltanto in caso di eventi di natura eccezionale che impediscano a tali commissioni di effettuare l'accertamento, è possibile trasmettere le richieste ad un diverso organismo medico-legale.
Avverso i giudizi delle commissioni di verifica riguardanti l'idoneità al servizio è ammesso ricorso, entro dieci giorni, a una commissione di seconda istanza.

Il decreto del Ministero dell'economia è reperibile all'indirizzo web http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/44/2.htm, nonché nei principali siti di informazione scolastica e sindacale.

Circolare Ministeriale. n. 45

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Equo indennizzo e pensione privilegiata


Con la c.m. n. 45 del 6 maggio 2003 il Miur ha fornito i seguenti chiarimenti sulle competenze e sugli aspetti procedurali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e concessione dell'equo indennizzo, e la concessione della pensione privilegiata ordinaria.

  • La competenza a esprimere il giudizio sul nesso di causalità tra il servizio e l'evento dannoso spetta ora al nuovo "Comitato di verifica per le cause di servizio", che ha sostituito il preesistente "Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

  • L'Amministrazione adotta il formale provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, ove sia stata richiesta contestualmente, dopo aver acquisito il giudizio medico legale della Commissione medica dell'Ospedale militare competente e il relativo giudizio del Comitato.

  • La competenza alla concessione dell'equo indennizzo è attribuita per delega ai Centri Servizi Amministrativi; pertanto le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo dovranno essere indirizzate ai Csa della provincia di servizio, e presentate presso le scuole di servizio. I Csa saranno delegati anche all'adozione degli atti finali del procedimento.

  • La concessione della pensione privilegiata a decorrere dal 2 settembre 2000 è di competenza dell'Inpdap. La relativa istanza, quindi, deve essere indirizzata direttamente alle competenti sedi periferiche dell'Istituto.

  • Avverso i provvedimenti riguardanti la pensione privilegiata è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza dell'Inpdap (via S. Croce in Gerusalemme 55, Roma) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Istituto. In ogni caso può essere presentato ricorso - senza termini di decadenza -alla competente Delegazione Regionale della Corte dei Conti.

  • I ricorsi avverso i provvedimenti che definiscono l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono di competenza del giudice del lavoro. Dovrà, quindi essere svolta la procedura prevista dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 165/2001 (richiesta obbligatoria di conciliazione, ricorso al giudice del lavoro, devoluzione ad arbitro della controversia).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Oggetto: Semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002 è stato pubblicato il nuovo regolamento dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Il provvedimento in questione - emanato in attuazione della delega contenuta nella legge di semplificazione n. 340/2000 - sostituisce le disposizioni fino ad ora vigenti, in particolare il precedente D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349.